Art. 2.
(Istituzione delle scuole di specializzazione in senologia).

      1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in senologia.
      2. Sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 i soggetti titolari di diploma di laurea in medicina e chirurgia.
      3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in senologia è soggetta alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni.

 

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      4. La durata minima dei corsi delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è di quattro anni.